Versamento di capitale

Per ottenere un pagamento sotto forma di capitale, occorre imperativamente farne domanda scritta almeno 3 mesi prima della scadenza presso la CPSSF.

È possibile percepire solo parte del capitale e ricevere il resto sotto forma di rendita di vecchiaia.

Per la domanda di versamento di capitale, è necessario avere la firma del coniuge, autenticata da un notaio.
I riscatti effettuati nel corso dei 3 anni precedenti l'età pensionabile non possono essere ritirati sotto forma di capitale (Articolo 19 al.8).

Pensionamente posticipato

Al momento dell'proseguimento della sua attività lucrativa oltre l'età della pensione regolamentare, l' assicurato può chiedere, con il consenso del Datore di lavoro, di rimanere assicurato, tuttavia non oltre il 70° compleano .

I Contributi dell’assicurato e del Datore di lavoro sono fissate agli Articoli 20 e 21.

In questo caso, il versamento del capitale totale o parziale è possibile al momento della fine dell'attività lucrativa.

Pensionamento parziale

  • Un assicurato attivo può, sin dai 58 anni, chiedere di usufruire di una rendita di vecchiaia parziale, se il suo salario determinante annuale diminuisce di almeno il 20%. Il tasso di pensione corrisponde al rapporto tra la riduzione del salario annuale e il salario annuale prima della riduzione.
     
  • In caso di pensionamento parziale, la rendita acquisita viene divisa in due parti, in base al tasso di pensione:
    1. per la parte corrispondente al tasso di pensione, l'assicurato è considerato come un pensionato;
    2. per l'altra parte, l'assicurato è considerato come un assicurato attivo; in questo caso, la soglia di entrata e l'importo di coordinazione vengono adeguati in base al tasso di pensione.
       
  • Il pensionamento parziale è irrevocabile. L'assicurato non può chiedere il versamento di una pensione di vecchiaia parziale più di due volte.
     
  • Dopo aver mantenuto la sua assicurazione ai sensi dell'articolo 12, l'assicurato può chiedere una rendita di vecchiaia parziale. Il salario assicurato secondo l'articolo 14 è ridotto in proporzione al tasso della rendita parziale. Conformemente all'articolo 12 paragrafo 8, il pagamento sotto forma di capitale è escluso se la continuazione dell'assicurazione è durata oltre 2 anni.
     

 

(Rif. : Articolo 32 del Regolamento di previdenza)

 

Prefinanziamento del pensionamento anticipato (PPA)

Il PPA vi offre la possibilità di andare in pensione a partire da 58 anni e di usufruire delle stesse prestazioni fino all'età pensionabile ordinaria (64 anni per le donne, 65 anni per gli uomini).

I riscatti relativi al PPA sono versati su un conto speciale "prefinanziamento del pensionamento anticipato". Il tasso d'interesse su questi conti è fissato ogni anno dal Consiglio di fondazione.

I riscatti sono generalmente deducibili dalle imposte.

(Rif. : Art 63-64 del Regolamento di previdenza)